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Sabato, 09 Settembre 2023 08:31

Eccellenza A 1^ giornata 10/09/23

Scritto da

ECCELLENZA A 1^ GIORNATA 10/09/23

Sabato, 09 Settembre 2023 08:06

Serie D C 1^ giornata10/09/23

Scritto da

SERIE D C 1^ GIORNATA 10/09/23

Considerata l’approvazione definitiva

Venerdì, 08 Settembre 2023 05:21

Eccellenza B 1^ giornata 09-10/09/23

Scritto da

ECCELLENZA B 1^ GIORNATA 09-10/09/23

Venerdì, 01 Settembre 2023 13:08

Eccellenza Coppa Italia 2° turno 03/09/23

Scritto da

COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA 2° GIORNATA 03/09/23

Venerdì, 01 Settembre 2023 12:33

Serie D Coppa Italia Dilettanti 1° turno 03/09/23

Scritto da

COPPA ITALIA DILETTANTI SERIE D 2° TURNO

Treviso col 4312, Dolomiti 433.

Eccellenza A/B Coppa Italia 1° turno 27/08/23

Venerdì, 25 Agosto 2023 05:12

Serie d coppa italia risultati del 27/08/23

Scritto da

COPPA ITALIA SERIE D PRIMO TURNO 27/08/23

Venerdì, 14 Luglio 2023 09:29

Lnd svincoli prorogati fino al 21/07/23

Scritto da

Si informa che, su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti

#NOMODIFICA #NOISCRIZIONI

La Società del Presidente Franco D’Amico

La Lnd comunica checi sono

La LND in riferimento al C.U. 232/A ha punnlicato una sintesi sui tesseramenti e sui premio preprazione

CU n. 232/A FIGC - Adeguamenti delle N.O.I.F. al Decreto Legislativo n. 36-2021

  • Tesseramento da “GIOVANE

 Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.

Il tesseramento da “giovane” può durare al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto di apprendistato al compimento del 15° anno (o al compimento del 14° anno in caso di approvazione della modifica contenuta nel decreto correttivo attualmente all’esame delle commissioni parlamentari). In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

NORMA TRANSITORIA

Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007.

  • Tesseramento da GIOVANE DILETTANTE

I/Le calciatori/calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età o che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età, acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con Società della Lega Nazionale Dilettanti o con Società della Divisione Serie B Femminile.

Il tesseramento da “giovane dilettante” può durare al massimo due stagioni sportive (da 16 a 18 anni), fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Nella stagione sportiva 2023/2024 per i/le calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo di tesseramento anche per solo una stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine delle quali sono liberi di diritto.

  • Tesseramento da “NON PROFESSIONISTA

I/Le calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno di età, la qualifica di “non professionisti/e”.

Il tesseramento da “non professionista” dura al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

4)     Durata massima dei contratti:

I contratti di lavoro sportivo e di apprendistato possono avere una durata, anche come somma complessiva della durata di più contratti di apprendistato, non superiore a 5 stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore a tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni.

5)     Abolizione del vincolo sportivo per i calciatori/calciatrici che al 1° Luglio 2023 abbiano in essere un vincolo pluriennale di tesseramento:

Per detti calciatori/calciatrici, il tesseramento permane:

  1. Fino al 30 Giugno 2024 se sono nati negli anni 2002 e precedenti, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o apprendistato;
  2. Fino al 30 Giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024;
  3. Fino al 30 Giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate alle lettere b) e c), l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.

  • I premi:

a)     TESSERAMENTO ANNUALE à “PREMIO DI TESSERAMENTO” (ART. 96, N.O.I.F.)

Le Società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati nella tabella sotto riportata. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

 

Calcio a 11 femminile:

 

Serie D

€450

Serie B

€150

Eccellenza

€350

Serie C

€100

Promozione

€250

Eccellenza

non dovuto

Prima Categoria

€150

Promozione

non dovuto

Seconda Categoria Terza Categoria

€100

non dovuto

   

Calcio a 5 maschile:

 

Calcio a 5 femminile:

 

Serie A

€500

Serie A

€100

Serie A2 Elite

€450

Serie B

non dovuto

Serie A2

€350

C.ti Prov.li/Reg.li

non dovuto

Serie B

€250

   

Serie C1

€150

   

Serie C2

Serie D

€100

non dovuto

   

Il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

ESEMPIO ESPLICATIVO

Per la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, che richiede il TESSERAMENTO ANNUALE di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di tesseramento” pari ad € 350.

Tale premio potrà essere richiesto dalle Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.

stagione sportiva

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Società titolare tesseramento

BIANCA

BIANCA

BIANCA

ROSSA

ROSSA

Importo

€ 70 X 3 = € 210

€ 70 X 2 = € 140

 

Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

b)     TESSERAMENTO BIENNALE à “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA” REGOLATO DALL’ART. 99 N.O.I.F.

  1. CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO à “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA” REGOLATO DALL’ART. 99 N.O.I.F.

A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante” o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle Società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di

formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC (per la stagione sportiva 2023/2024 il valore base è pari ad € 120 - rif. C.U. 236/A FIGC del 28/06/2023), alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A” sotto riportata, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della Società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo

Coefficiente categoria

DILETTANTI

 

3a Categoria

1

2a Categoria

2

1a Categoria

3

Promozione

4

Eccellenza

5

Campionato Naz. Serie D

6

TRA CALCIO FEMMINILE

 

Promozione

0

Eccellenza

1

Serie C

2

Serie B

3

Serie A

4

TRA CALCIO A 5

 

Serie D maschile

0

Serie C2 maschile

1

Serie C1 maschile

1,5

Serie B maschile

2

Serie A2 maschile

3

Serie A2 elite

3,5

Serie A maschile

4

Femminile Prov./Reg.

0

Serie B femminile

1

Serie A femminile

2

PROFESSIONISTI

 

Serie C

11

Serie B

15

Serie A

18

 

ESEMPIO ESPLICATIVO

Durante la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, stipula un contratto di lavoro sportivo di 2 stagioni sportive o richiede un TESSERAMENTO BIENNALE di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di formazione tecnica” pari ad € 1.200 (VALORE BASE à 120 X DURATA RAPPORTO à 2 X COEFFICIENTE CATEGORIA à 5)

Tale “premio totale” potrà essere richiesto e ripartito proporzionalmente fra le “Società Formatrici”, cioè quelle Società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

stagione sportiva

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Società titolare tesseramento

GIALLA

GIALLA

GIALLA

NERA

NERA

NERA

Importo

€ 200 X 3 = € 600

€ 200 X 3 = € 600

  • In caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con Società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
  • in caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con Società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate;
  • tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno sottoscritto un contratto di apprendistato e/o instaurato un tesseramento biennale;
  • nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato per una frazione della stessa superiore a due mesi per più “Società Formatrici”, la quota di premio di formazione riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra dette società;
  • le quote di premio di formazione corrispondenti alle stagioni sportive o in cui il calciatore/calciatrice è stato tesserato per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti tesserato, sono versate in un fondo FIGC (che verrà successivamente destinato dal Consiglio Federale);
  • in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive;
  • tra le “Società Formatrici” sono comprese anche le Società di Puro Settore Giovanile.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI PREMI DA CORRISPONDERE

 

PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA

à

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Art. 28 – I “professionisti

à

     
   

ESORDIO SERIE A O NAZIONALE (anche U21)

à

PREMIO ALLA CARRIERA

   

 

TESSERAMENTO ANNUALE (fino a 20° anno di età)

 

à

 

PREMIO DI TESSERAMENTO

Art. 29 – I “non professionisti

à

TESSERAMENTO ANNUALE (dal 21° anno di età)

à

NESSUN PREMIO

   

PRIMO CONTRATTO DA DILETTANTE

à

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

 

Art. 31 – I “giovani

 

à

 

TESSERAMENTO ANNUALE o CONTR. DI APPRENDISTATO

 

 

à        NESSUN PREMIO

 

 

 

Art. 32 – I “giovani dilettanti

 

 

 

à

TESSERAMENTO ANNUALE (fino a 18° anno di età) TESSERAMENTO BIENNALE ( dai 16 ai 18 anni )

 

à

 

à

PREMIO DI TESSERAMENTO PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

   

PRIMO CONTRATTO DA DILETTANTE

à

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

   

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

à

NESSUN PREMIO

   

 

TESSERAMENTO ANNUALE o BIENNALE

 

à

 

NESSUN PREMIO

Art. 33 – I “giovani di serie

à

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

à

NESSUN PREMIO

   

PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA

à

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

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ILPIPPOCALCIO

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 Stagione Sportiva 2023/2024

La LND con il comunicato n° 1

COMUNICATO UFFICIALE n. 6 Stagione Sportiva 2023/2024

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