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Sabato, 01 Luglio 2023 16:53

Coppa Italia Dilettanti il regolamento stagione 2023/2024

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COMUNICATO UFFICIALE n. 6 Stagione Sportiva 2023/2024

Si  comunica  che  la  Lega  Nazionale  Dilettanti  ha  deliberato  il  Regolamento  della  Coppa  Italia relativo alla Stagione Sportiva 2023/2024, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2023/2024 la 57aEdizione della Coppa

Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

Campionato Nazionale Serie D Campionati di Eccellenza e Promozione

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento:

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla  competizione  sono  iscritte  d’ufficio  tutte  le  squadre  componenti  l'organico  dei  suddetticampionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, la Coppa Italia

differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione.

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2023/2024, si svolgerà secondo la seguente formula:

  1. a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti  i  turni  della  manifestazione  verranno  organizzati  dal  Dipartimento  Interregionale  secondo  la formula dallo stesso stabilita.

  1. b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

La  data  entro  cui  questi  ultimi a completamento  della  fase  regionale  della  manifestazione - dovranno  improrogabilmente segnalare  alla  Segreteria  della  Lega  Nazionale  Dilettanti la Società qualificata alla fase nazionale, che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza, è fissata per il 5 febbraio 2024.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata)

- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si  precisa,  peraltro,  che per l’Attività di Coppa Italia  è  data  facoltà  di  applicare  le  stesse  norme d'impiego di "calciatori giovani” stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati e del Dipartimento Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle  gare dell’attività ufficiale organizzata  direttamente dalla  Lega  Nazionale  Dilettanti,  che  si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata  delle  stesse  e,  quindi,  anche  nel  caso  di  sostituzioni  successive  di  uno  o  più  partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età:

1 nato dall’1.1.2003 in poi

1 nato dall’1.1.2004 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,  qualora siano  state  già  effettuate  tutte  le  sostituzioni  consentite,  anche i  casi  di  infortunio  dei calciatori delle fasce di età interessate.

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI E DISTINTA DI GARA

Nel  corso  delle  gare  di  Coppa  Italia  Dilettanti  è  consentita  la  sostituzione  di  cinque calciatori secondo quanto previsto dall’art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C.

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  F.I.G.C. con  Comunicato  Ufficiale  n.  164/A  del  20  aprile  2023, riportato  integralmente  dalla  L.N.D.  con  proprio  Comunicato  Ufficiale  n.  316 pubblicato  in  pari data,  si  dispone  che  nelle  gare  di  Coppa  Italia  Dilettanti  è  consentito  alle  Società  di  indicare  un massimo di nove calciatori di riserva nella distinta di gara.

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA’ DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le  19  squadre  qualificate  al  termine  delle  singole  fasi  regionali  verranno  suddivise  in  otto raggruppamenti così stabiliti:

Gruppo A Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia – Vincente C.R. Piemonte V.A.

Gruppo B Vincente C.R. Friuli V.G. – Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano –Vincente C.R. Veneto

Gruppo C  Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana

Gruppo D  Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria

Gruppo E  Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna

Gruppo F  Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise

Gruppo G  Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia

Gruppo H  Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispetti vi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale (che si disputerà, in data da definire, presso il Centro di Formazione Federale “Bozzi”  di  Firenze, salvo  diverse  determinazioni  delle  competenti  Autorità  di Pubblica  Sicurezza),  in  caso  di  parità  di  punteggio  per  determinare  la  squadra  vincente  si  darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d’ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha  disputato  la  prima  gara in trasferta  e viceversa.

Nel  caso  che  entrambe  le  squadre  interessate abbiano,  invece,  disputato  la  prima  gara  del  precedente turno  in  casa  o  in  trasferta,  l'ordine  di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.

Ai  sensi  delle  disposizioni  contenute  nell'art. 49,  delle  N.O.I.F.  la  squadra  di  Eccellenza  vincitrice della  Coppa  Italia  Dilettanti  2023/2024 - fase  nazionale - acquisirà  il  titolo  sportivo  per  richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2024/2025.

Qualora  tale  squadra  acquisisca  per  meriti sportivi  il  diritto  alla  partecipazione  al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia,purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell’ipotesi, infine,  in  cui  entrambe  le  finaliste,  come sopra  individuate,  acquisiscano  per  meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

  1. a) alla Società vincente  di  apposito  spareggio  fra  le  Società  di  Eccellenza  eliminate  nelle gare della fase di semifinale;
  2. b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa

acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In  tutte  le  ipotesi  sopra  previste,  il  diritto  alla  ammissione  al  Campionato  Nazionale  Serie D  non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2023/2024 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L’organizzazione  della  manifestazione  è  demandata  al  Dipartimento Interregionale  per  la fase Interregionale,  a  ciascun  Comitato  per  le  fasiregionali,  alla  Segreteria  della  Lega  Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.

La   disciplina   della   competizione   è   demandata   agli   Organi Disciplinari   di   riferimento   del Dipartimento Interregionale, per le gare relative alle Società dell’Interregionale, mentre per le gare relative  alle  Società  di  Eccellenza  e  Promozione, relative  alle  fasi  regionali,  la  disciplina  della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA’ DI ECCELLENZA

Per  la  fase  Nazionale,  invece,  relativa  alle  gare  delle  Società  di  Eccellenza,  la  disciplina  della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai

fini della  disciplina  sportiva  si  applicano  le  norme  di  carattere  generale  del  Codice  di  Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 137, 138 e 139, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo sono fissate dalla F.I.G.C con proprio Comunicato Ufficiale.

Poiché,  peraltro,  si  tratta  di  competizione  a  rapido  svolgimento  saranno  altresì  osservate  le procedure  particolari  che  saranno  impartite dalla  F.I.G.C.  con  Comunicato  Ufficiale  di successiva pubblicazione.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli  orari  delle  gare  sono  quelli  ufficiali  stabiliti  all’inizio  della  stagione  dalla  L.N.D.,  salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli Arbitri, designati direttamente dall’A.I.A., saranno di Regione diversa da quella delle squadre in gara;  per  le  gare  delle  fasi  regionali  gli  Arbitri  saranno  designati  dai  C.R.A.  e  quindi  dovranno provenire dalla stessa Regione delle Società.

Per tutte le gare della fase nazionale organizzata dalla L.N.D. e riservata alle Società di Eccellenza, saranno  designati  Assistenti Arbitrali Ufficiali e “Quarto Ufficiale  Arbitro” di Regione diversa da quelle delle squadre in competizione.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO – GRADUATORIE

  1. a) Triangolari-

La  squadra  che  riposerà  nella  prima  giornata  verrà  determinata  per  sorteggio  a cura  della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà l a prima gara in trasferta;

- riposerà  nella  seconda  giornata  la  squadra che  avrà  vinto  la  prima  gara  o,  incaso  di  pareggio,  quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:

  1. a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
  2. b) della migliore differenza reti;
  3. c) del maggiore numero di reti segnate;
  4. d) del maggior numero di reti segnate in trasferta;

Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità  fra le tre  squadre  la  vincente  sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

  1. b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora  risultasse  parità  nelle  reti  segnate,  sarà  dichiarata  vincente  la  squadra  che  avrà segnato  il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’Arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel  caso  in cui  una  Società  rinunci,  per  qualsiasi  motivo,  alla  disputa  di  una  gara  verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa   per   0 -3).   Inoltre,   la   stessa   Società   verrà   esclusa   dal   proseguimento   della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro.

ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della  L.N.D.  in  relazione  alle  gare della  fase  nazionale  non  sono  cumulabili  con  quelle  precedentemente  irrogate  in occasione  della precedente fase gestita dai Comitati.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residua te dalla fase precedente  quella  nazionale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  regolamentari  di  cui  all’art.  21,  del C.G.S..

ART. 13 ASSISTENZA MEDICA

Si  specifica  che  per  le  gare della  fase  nazionale  della  Coppa  Italia  Dilettanti,  le  Società  ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni  gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale  esercitata  e  a  disposizione  della  squadra ospitante  e  della  squadra  ospitata.  L’inosservanza  di  tale  obbligo  comporta  l’applicazione  della sanzione  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  lett.  b),  del  Codice  di  Giustizia  Sportiva. 

Fermi  restando  gli obblighi di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017,  pubblicato sulla G.U. N. 149 del 28 giugno 2017 (defibrillatori), è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza munita di defibrillatore.

ART. 14

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE                             IL PRESIDENTE

Massimo Ciaccolini                                          Giancarlo Abete

Clicca qui per il Comunicato in pdf)

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